In attuazione dell’art. 24, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e dell’art. 10, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 che definisce i contenuti e le modalità di erogazione dei programmi formativi finalizzati ad assicurare che gli operatori, i trasportatori ed i professionisti degli animali come definiti all’art. 4, numeri 24), 25), 26) del regolamento (UE) 2016/429, acquisiscano e mantengano le conoscenze in materia di sanità animale di cui all’art. 11 del regolamento.
Sono pertanto destinatari della formazione:
a) gli operatori ed i trasportatori i cui stabilimenti o attività sono soggetti all’obbligo di identificazione e registrazione nel Sistema I&R di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 134 del 2022;
b) i professionisti degli animali che si occupano di animali identificati e registrati ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 134 del 2022 presso stabilimenti registrati o riconosciuti in BDN.