WHISTLEBLOWING

Ultimo aggiornamento: 8 Luglio 2024

COS’È?
È uno strumento attraverso il quale è possibile segnalare condotte illecite e/o irregolari, consumate o tentate, perpetrate attraverso azioni od omissioni, riferite a comportamenti che possono danneggiare l’interesse pubblico e/o la Pubblica Amministrazione. Tali condotte non necessariamente devono risultare penalmente rilevanti, essendo sufficiente che dalle stesse si possa riscontrare l’abuso di un soggetto del potere lui affidatogli, al fine di ottenere vantaggi personali, ovvero il malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite al pubblico dipendente.

L’Istituto del whistleblowing è finalizzato a garantire tutela al segnalante affinchè lo stesso non subisca conseguenze pregiudizievoli per la propria attività lavorativa, ovvero qualsiasi misura ritorsiva conseguente alla segnalazione. Al segnalante è garantita la riservatezza. I segnalanti non possono in alcun modo essere sanzionati per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Si considera ritorsione qualsiasi azione od omissione, anche solo tentata o minacciata, che si verifica nel contesto lavorativo, disposta a seguito della segnalazione, che arreca o può arrecare un danno ingiusto, in via diretta o anche indiretta, al segnalante.

Il Regolamento per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (whistleblower), adottato dall’IZSLER, detta indicazioni operative per la gestione delle segnalazioni a garanzia della tutela dell’identità del soggetto che effettua la segnalazione, del contenuto della segnalazione e dell’identità di eventuali altri soggetti indicati.

PERCHÉ?
L’attività del segnalante è tutelata dal legislatore, in quanto considerata una manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di illeciti e di irregolarità, nonché di situazioni pregiudizievoli per l’Amministrazione di appartenenza e per la collettività. La segnalazione, inoltre, costituisce uno degli strumenti principali di prevenzione del rischio corruzione e di forme di maladministration.

CHI?
La segnalazione può essere effettuata da tutti i dipendenti dell’IZSLER, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché tutti i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’IZSLER. A questi si aggiungono i lavoratori autonomi, i collaboratori e consulenti dell’IZSLER, qualunque sia il rapporto di lavoro intercorrente: autonomo, di consulenza, di collaborazione, di somministrazione etc. Sono compresi altresì volontari e tirocinanti. L’Istituto del whistleblowing si applica inoltre ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

COME?
La segnalazione può essere effettuata seguendo le seguenti modalità:

  • mediante inserimento delle informazioni nel sistema informatico accessibile a questo link, il quale garantisce che la segnalazione sia raccolta e ricevuta in modo crittografato, e pertanto protetto, direttamente dal RPCT;
  • Utilizzando l’apposito MODULO** da inviare secondo una delle seguenti modalità:
    1. Tramite servizio postale o posta interna; in tal caso per avere le garanzie di tutela della riservatezza previste dal “Regolamento per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (whistleblower)” occorre che la segnalazione sia inviata all’indirizzo “Via Bianchi 9 – 25124 Brescia” e che sia inserita in una busta chiusa recante all’esterno la locuzione “Riservato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’IZSLER”;
    2. Mediante segnalazione verbale al RPCT che dovrà redigere apposito verbale adottando le opportune cautele di riservatezza.

**Il MODULO per la segnalazione è reperibile in formato elettronico nella rete INTRANET dell’Istituto e nella sezione del sito web istituzionale “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione” – “Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità”.
Tutte le modalità di presentazione della segnalazione precedentemente riportate garantiscono la massima riservatezza del segnalante (per maggiori informazioni, si vedano gli artt. 9 e 10 del Regolamento).
Si raccomanda comunque di leggere attentamente il Regolamento per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (whistleblower) prima di effettuare una segnalazione di illecito e/o irregolarità.

A CHI?
IL CANALE INTERNO
Il soggetto competente a ricevere la segnalazione è:

• il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

ALTRI CANALI
Ricorrendone i presupposti, oltre alla segnalazione interna, indirizzata al RPCT, possono essere utilizzati altri strumenti:
IL CANALE ESTERNO:

• il soggetto competente a ricevere la segnalazione è ANAC;
• il canale esterno di segnalazione può essere utilizzato solo a determinate condizioni (per un maggiore approfondimento, si rimanda all’art.2-ter del Regolamento).

LA DIVULGAZIONE PUBBLICA:

• Tramite questo strumento vengono rese di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
• Per beneficiare delle tutele garantite al segnalante, al momento della divulgazione devono ricorrere determinate condizioni (per un maggior approfondimento, si rimanda all’art.2-ter del Regolamento).

QUALI SONO LE TUTELE/GARANZIE PREVISTE?
Il segnalante che effettua una segnalazione di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro è assistito dalle seguenti garanzie:

  • Non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o subire altre ritorsioni o per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
  • Viene assicurata la tutela alla riservatezza dalla propria identità, la quale non può mai essere rivelata senza il suo consenso espresso, se non nei casi specificatamente disciplinati dal Regolamento per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti;
  • La segnalazione di condotte illecite è sottratta all’accesso agli atti di cui all’art. 22 e ss. della legge n.241/1990 e dall’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013.

RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

– D.lgs. n.24 del 10.3.2023 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;

– Delibera ANAC n.311 del 12 luglio 2023 recante “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”;

– Codice di Comportamento dell’IZSLER.